PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, recante benefìci per le attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che svolgono attività di vigilanza privata.
      2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, conseguenti al riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività di vigilanza privata disposto dal comma 1 del presente articolo.